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Il Cane di strada, smarrito, fuggito...randagio !

Raccolta a cura di : Ilcinofilo.it per ” Pianeta Sindacale Carabinieri, un viaggio straordinario nella galassia dei Carabinieri d’Italia.”

 

Tanti e diversi sono gli scenari nei quali il Carabiniere si trova ad agire.

Spesso, il cittadino si rivolge alle forze dell’ordine per segnalare la presenza di cani randagi, potenziale pericolo per la viabilità stradale o addirittura per l’incolumità di passanti e del cane stesso.

Ma quali sono le reali competenze in materia?

E come comportarsi difronte ad uno o più cani randagi?

 Sotto casa tua circola, da diverse settimane, un branco di cani randagi. Alcuni di questi hanno l’aspetto aggressivo, altri sembrano affamati, altri ancora presentano segni di ferite sul volto, presagio di malattie contagiose per l’uomo. Hai chiesto all’amministratore di condominio di allertare il Comune e di far intervenire il servizio di acchiappacani, ma nessuno ad oggi si è mosso. Temi per la tua incolumità e per quella dei bambini. Se mai uno degli animali dovesse morderti, chi ti risarcirebbe? Così hai deciso di muoverti in prima persona. Prima però di inviare diffide, di allertare carabinieri, polizia o Asl hai bisogno di sapere quale autorità è competente in materia: chi è responsabile dei cani randagi? Ecco alcuni chiarimenti che fanno al caso tuo.

Indice

  • 1 Responsabilità per cani vaganti
  • 2 Cane randagio: è responsabile il Comune?
  • 3 Incidenti stradali provocati da cani randagi: chi è responsabile?
  • 4 Responsabilità cani abbandonati

Responsabilità per cani vaganti

Come sempre succede in Italia, tutte le volte in cui bisogna stabilire quale sia il soggetto responsabile dei danni prodotti da un fatto illecito, sorgono difficoltà di tutti i tipi. I dubbi interpretativi sulle leggi in vigore si palpano già dalla lettura delle sentenze dei tribunali, spesso in contrasto tra loro. Non fa eccezione il problema del randagismo. Ne abbiamo già parlato in Cani vaganti: sentenze.

 
 

Non c’è dubbio che, tutte le volte in cui un cane è iscritto all’anagrafe canina, l’unico responsabile è il suo titolare; tuttavia, quando l’animale è affidato a un terzo è quest’ultimo che si assume tutte le conseguenze dei danni (si pensi al dog-sitter o al marito che porta a spasso il cane “intestato” alla moglie; leggi sul punto Danno da animale domestico: risponde anche il coniuge del padrone?).

Il problema si pone quando il cane non è di nessuno, è cioè un randagio dalla nascita o un cane abbandonato. In questi casi, chi risponde dei morsi, dei danni e degli eventuali incidenti procurati dall’animale? Ecco alcuni chiarimenti.

Cane randagio: è responsabile il Comune?

Non esiste una normativa generale, valida su tutto il territorio nazionale, che stabilisca chi è responsabile dei cani randagi. L’organizzazione del servizio di accalappiacani è infatti regolata da leggi regionali. Ogni Regione ha le proprie regole. Come ha spiegato la Corte di Appello di Lecce [1], la legge regionale può affidare i compiti di prevenzione e contrasto del randagismo all’Asl. Se però così non dovesse essere, il soggetto responsabile resta il Comune, in quanto tenuto al controllo del territorio locale. 

Secondo la Cassazione [2] tutto si gioca su una ripartizione di compiti tra Comuni e Asl e la responsabilità dell’uno non fa venir meno quella dell’altro soggetto. Difatti:

  • Comuni devono occuparsi dell’organizzazione, della prevenzione e del controllo dei cani vaganti, per evitare che provochino danni alla persone del territorio. A loro spetta, quindi, la costruzione, la sistemazione e la gestione dei canili e dei rifugi per cani;
  • le Asl devono invece gestire il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, trasferendoli presso i canili pubblici. 

Dunque si può parlare, a detta della Suprema Corte [3], di una responsabilità solidale tra Comune e Azienda sanitaria. Questo almeno fino a quando si parla di malattie, aggressioni e morsi. I problemi sorgono però quando si verificano incidenti stradali dovuti all’attraversamento dei cani randagi. Vediamo perché.

Incidenti stradali provocati da cani randagi: chi è responsabile?

Andare a sbattere contro un albero a causa della distrazione o dell’eccesso di velocità e poi dare la colpa a un cane randagio, subito scappato, è una facile scusa per farsi riparare l’auto gratis dal Comune. Così la Cassazione ha messo una stretta alle richieste di indennizzo di tale tipo. Leggi Incidenti con cani randagi: Comune non più responsabile. Con un orientamento varato circa un anno fa la Corte ha ritenuto responsabile il Comune solo laddove la presenza del cane randagio all’interno dell’area ove si è verificato l’incidente era stata già segnalata e, nonostante ciò, l’ente non abbia predisposto la messa in sicurezza della strada. 

Questo perché non si può pretendere un capillare controllo del territorio da parte dell’Asl e del Comune che per legge – è vero – sono addetti alle attività di “accalappiacani” ma non hanno il dono dell’ubiquità. Il fenomeno del randagismo è così diffuso da non permettere ai soggetti preposti di svolgere puntuali e tempestivi interventi. Così se nessuno segnala all’amministrazione la presenza di randagi a zonzo per le vie del quartiere, questa non può neanche essere messa nella condizione di intervenire.

A complicare le cose c’è il fatto che a dover dimostrare la consapevolezza del Comune è lo stesso automobilista danneggiato: una prova praticamente impossibile, a meno che non sia stato lui stesso a segnalare la presenza degli animali all’amministrazione.

In più bisogna sempre dimostrare, con certezza di prove, che il danno sia stato provocato proprio dall’animale e non da altri fattori.  

Responsabilità cani abbandonati

Per i cani abbandonati dal padrone, quest’ultimo (identificabile dal tatuaggio sull’animale realizzato al momento dell’iscrizione all’anagrafe canina) resta responsabile per tutti i danni da questi arrecati. L’unico modo per esonerarsi da ogni colpa è fare una denuncia di smarrimento alle autorità che, quindi, verranno responsabilizzate della ricerca e cattura dell’animale.

note

[1] C. App. Lecce, sent. n. 435 del 28.04.2016.

[2] Cass. sent. n. 10190 del 28.10.2010 e Cass. sent. n. 17528 del 23.08.2011. Trib. Santa Maria Capua Vetere sent. n. 420 dello 01.02.2016.

[3] Cass., sent. n. 16802/2015 del 13.08.2015.

[4] Cass. ord. n. 11591/18 del 14.05.2018.

Tratto da: https://www.laleggepertutti.it/

COMPITI DEI COMUNI
(SINDACO)

■ Attuazione di piani di controllo delle
nascite di cani e di gatti.
■ Risanamento dei canili comunali e
costruzione di rifugi per cani.
■ Gestione dei canili e gattili direttamente
o tramite convenzioni con associazioni
animaliste e zoofile o con soggetti privati.
■ Organizzazione, congiuntamente alle ASL,
di percorsi formativi per i proprietari di cani
con conseguente rilascio di specifica
attestazione denominata “patentino”,
anche in collaborazione con gli ordini
professionali dei medici veterinari, le
facoltà di medicina veterinaria, le
associazioni veterinarie, quelle di
protezione degli animali e gli educatori
cinofili.
■ Individuazione, in collaborazione con i
servizi veterinari, dei proprietari di cani
soggetti all’obbligo di svolgimento dei
percorsi formativi.
■ Identificazione e registrazione in anagrafe
canina, tramite il Servizio Veterinario
pubblico, dei cani rinvenuti sul territorio e
di quelli ospitati nei rifugi e nelle
strutture di ricovero convenzionate.
■ Dotazione alla Polizia locale, di almeno
un dispositivo di lettura di microchip
iso-compatibile.
■ In caso di avvelenamento di un animale di
specie domestica o selvatica, il sindaco
deve:
● Impartire immediate disposizioni per
l’apertura di un’indagine in
collaborazione con le altre Autorità
competenti;
● Provvedere, entro 48 ore
dall’accertamento della violazione, ad
attivare tutte le iniziative necessarie
alla bonifica dell’area interessata
dall’avvelenamento;
● Far segnalare con apposita
cartellonistica, l’area di pericolo;
● Predisporre e intensificare i controlli
da parte delle Autorità preposte.
C O M P E T E N Z E E R E S P O N S A B I L I T À
COMPITI DEL SERVIZIO
VETERINARIO DELL’ASL
■ Vigilanza e controllo dello stato sanitario
di canili, gattili e rifugi.
■ Identificazione e contestuale registrazione
dei cani in anagrafe canina e verifica della
presenza del microchip.
■ Sterilizzazione dei randagi e dei cani
ospitati nei canili.
■ Vigilanza e ispezione dei locali e delle
attrezzature utilizzate per attività di
commercio, allevamento, addestramento e
custodia degli animali d’affezione.
■ Organizzazione, d’intesa con i Comuni, dei
percorsi formativi previsti per i proprietari
di cani.
■ Attivazione, a seguito di morsicature o
aggressioni, di un percorso mirato
all’accertamento delle condizioni
psicofisiche dell’animale e della corretta
gestione da parte del proprietario.
■ Individuazione, in caso di rilevazione di
elevato rischio di aggressività, delle misure
di prevenzione ivi inclusa la necessità di un
intervento terapeutico da parte di medici
veterinari esperti in comportamento
animale.
■ Tenuta ed aggiornamento del registro dei
cani a rischio elevato di aggressività.
■ Invio all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale (IZS) competente per
territorio, delle spoglie degli animali
domestici o selvatici, deceduti per sospetto
avvelenamento, e di ogni altro campione
utile ai fini della conferma diagnostica.

COMPITI E OBBLIGHI
DEL VETERINARIO LIBERO
PROFESSIONISTA
■ Verifica della presenza dell’identificativo
elettronico (microchip).
■ Informazione al proprietario o detentore
degli obblighi di legge, in caso di assenza o
illeggibilità del codice identificativo.
■ Identificazione degli animali mediante
applicazione di microchip e contestuale
registrazione in anagrafe canina regionale,
se abilitato ad accedervi.
■ Informazione ai proprietari di cani in
merito alla disponibilità di percorsi
formativi.
■ Segnalazione ai Servizi Veterinari della
ASL, della presenza, tra i loro assistiti, di
cani che richiedono una valutazione
comportamentale.
■ Rispetto del divieto di effettuare
interventi chirurgici destinati a modificare
la morfologia di un cane se non finalizzati
a scopi curativi, con particolare
riferimento a:
● recisione delle corde vocali;
● taglio delle orecchie;
● taglio della coda (fatta eccezione per i
cani appartenenti alle razze canine
riconosciute alla F.C.I. con caudotomia
prevista dallo standard);
● estirpazione delle unghie.
■ Rilascio di apposito certificato medicolegale attestante le finalità curative degli
interventi chirurgici effettuati su corde
vocali, orecchie e coda.
■ Segnalazione al Sindaco e al Servizio
Veterinario dell’ASL competente per
territorio in caso di diagnosi di sospetto
avvelenamento di un esemplare di specie
animale domestica o selvatica.
■ In caso di decesso di un animale per
sospetto avvelenamento, invio delle spoglie
e ogni altro campione utile, con relativo
referto anamnestico, all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale per il tramite
del Servizio Veterinario dell’ASL.
RESPONSABILITÀ
E DOVERI DEL PROPRIETARIO
E DEL DETENTORE

■ Divieto di abbandono dei cani, gatti o
qualsiasi altro animale d’affezione
custodito.
■ Responsabilità sia civile che penale per
danni o lesioni a persone, animali e cose
provocati dal proprio cane.
■ Obbligo di segnalare alle Autorità
competenti il decesso del proprio cane a
causa di esche o bocconi avvelenati.
■ Obbligo di:
● Far identificare con microchip e
iscrivere il proprio cane nell’anagrafe
regionale nel secondo mese di vita.
● Fornire al proprio animale:
– il cibo e l’acqua regolarmente e in
quantità sufficienti;
– le necessarie cure sanitarie ed un
adeguato livello di benessere fisico
ed etologico;
– idoneo esercizio fisico;
– una regolare pulizia degli spazi di
dimora.
● Prendere ogni possibile precauzione per
impedire la fuga del proprio animale.
● Garantire la tutela di terzi da
aggressioni.
● Utilizzare sempre il guinzaglio ad una
misura non superiore a mt 1,50, durante
la conduzione dell’animale nelle aree
urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
● Portare con sè una museruola, rigida o
morbida, da applicare al cane in caso di
rischio per l’incolumità di persone o
animali o su richiesta delle Autorità
competenti.

● Affidare il cane a persone in grado di
gestirlo correttamente.
● Acquisire un cane assumendo
informazioni sulle sue caratteristiche
fisiche ed etologiche nonché sulle
norme in vigore.
● Assicurare che il cane abbia un
comportamento adeguato alle specifiche
esigenze di convivenza con persone e
animali rispetto al contesto in cui vive.
● Provvedere a stipulare una polizza di
assicurazione di responsabilità civile
per danni contro terzi, qualora il
proprio cane sia stato inserito nel
Registro dei cani a rischio elevato di
aggressività tenuto dai Servizi
Veterinari.
È VIETATO A CHIUNQUE
■ Abbandonare un animale da compagnia.
■ Utilizzare in modo improprio, preparare,
miscelare e abbandonare esche e bocconi
avvelenati o contenenti sostanze tossiche
o nocive, compresi vetri, plastica, metalli e
materiale esplodente.
■ Detenere, utilizzare e abbandonare
alimenti preparati in maniera tale da poter
causare intossicazioni o lesioni al soggetto
che li ingerisce.

Randagismo
  
 Legge 281 del 14 Agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991:
 
  • La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Promulga la seguente legge:
    Art. 1
    Principi generali
    1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta’ contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.
    Art. 2
    Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
    1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita’ sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa’ cinofile, delle societa’ protettrici degli animali e di privati.
    2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere soppressi.
    3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
    4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
    5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche’ i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
    6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita’.
    7. E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta’.
    8. I gatti che vivono in liberta’ sono sterilizzati dall’autorita’ sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
    9. I gatti in liberta’ possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
    10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa cone le unita’ sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta’, assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.
    11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell’unita’ sanitaria locale.
    12. Le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta’ e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
    Art. 3
    Competenze delle regioni
    1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le unita’ sanitarie locali nonche’ le modalita’ per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
    2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita’ sanitarie locali. La legge regionale determina altresi’ i criteri e le modalita’ per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
    3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
    4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
    a. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
    b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita’ sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche’ per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita’ sanitarie locali e con gli enti locali.
    5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell’unita’ sanitaria locale.
    6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma 2. La rimanente somma e’ assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
    7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
    Art. 4
    Competenze dei comuni
    1. I comuni, singoli o associati, e le comunita’ montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita’ dalla regione.
    2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita’ sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all’articolo 2.
    Art. 5
    Sanzioni
    1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
    2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
    3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
    4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
    5. L’ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell’articolo 727 del codice penale e’ elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
    6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l’attuazione della presente legge previsto dall’articolo 8.
    Art. 6
    Imposte
    1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un’imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
    2. L’acquisto di un cane gia’ assoggettato all’imposta non da’ luogo a nuove imposizioni.
    3. Sono esenti dall’imposta:
    a. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
    b. i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia’ l’imposta in altri comuni;
    c. i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all’allattamento e non mai superiore ai due mesi;
    d. i cani adibiti ai servizi dell’Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
    e. i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
    f. i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.
    Art. 7
    Abrogazione di norme
    1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
    Art. 8
    Istituzione del fondo per l’attuazione della legge
    1. A partire dall’esercizio finanziario 1991 e’ istituito presso il Ministero della sanita’ un fondo per l’attuazione della presente legge, la cui dotazione e’ determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
    2. Il Ministro della sanita’, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita’ del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanita’ adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
    Art. 9
    Copertura finanziaria
    1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991 all’uopo utilizzando l’accantonamento “Prevenzione del randagismo”.
    2. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi’ 14 agosto 1991
     COSSIGA

         Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

    N O T E
    Avvertenza:
    il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota all’art.2:
    – Gli articoli 86,87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono cosi’ formulati:
    “Art. 86 – I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L’osservazione a domicilio puo’ essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l’interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilita’ della custodia dell’animale e l’onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
    Alla predetta osservazione ed all’isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all’infezione rabica, nonche’ in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita puo’ essere assicurato senza pericolo.
    Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
    Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l’immediato abbattimento degli animali.
    Qualora, durante il periodo di osservazione, l’animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
    E’ vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell’art. 10, lettera e), del presente regolamento.
    Il luogo dove e’ stato isolato l’animale deve essere disinfettato.”
    “Art. 87 – I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreche’ non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
    Tuttavia su richiesta del possessore, l’animale, anziche’ essere abbattuto, puo’ essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall’autorita’ comunale dove non possa nuocere per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.
    Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabico.
    I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l’animale morsicatore si e’ mantenuto sano.
    Nel caso che l’animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione puo’ essere ridotto a mesi tre o anche mesi due se l’animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
    Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio l’animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o zooprofilattici.
    I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
    Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformita’ di quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo.”
    “Art. 91 – Nei casi in cui l’infezione rabica assuma preoccupante diffusione il prefetto puo’ ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all’uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed adottare qualunque altro provvedimento eccezzionale atto ad estinguere l’infezione”.
    N.B. – Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell’art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954:
    “Art. 6 – I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l’esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all’art. 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale e il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto”.
    Nota all’art.5:
    – Si trascrive il testo dell’art. 727 del codice penale, come modificato dal presente articolo:
    “Art. 727 (Maltrattamento di animali) – Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessita’ li sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per eta’, e’ punito con l’ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
    Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
    La pena e’ aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici i quali importino strazio o sevizie.
    Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e’ un conducente di animali la condanna importa la sospensione dell’esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale”.
    Nota all’art.8:
    – Il testo dell’art. 12 della legge n. 400/1988 (disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e’ il seguente:
    “Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) –
    1. E’ istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione degli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
    2. La Conferenza e’ convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali, o se tale incarico non e’ attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e’ composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, nonche’ rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
    3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
    4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l’inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
    5. La conferenza viene consultata:
    a. sulle linee generali dell’attivita’ normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
    b. sui criteri generali relativi all’esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche’ sugli indirizzi regionali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
    c. sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
    6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita’ della conferenza.
    7. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere il riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita’ per l’acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome”.

    LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n.60):
    Presentato dall’on. Fiandrotti ed altri il 2 luglio 1987.
    Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura); in sede referente, il 26 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.
    Assegnato nuovamente alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 13 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I,V, VI e XIII.
    Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 1991.
    Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio 1991, in un testo unificato con numeri 784 (Tagliabue ed altri) e 2796 (Procacci ed altri).
    Senato della Repubblica (atto n.2928):
    Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede deliberante, il 24 luglio 1991, con pareri delle commissioni, 1a, 2a, 5a, 6a, 12a e della commissione per le questioni regionali.
    Esaminato dalla 13a commissione e approvato il 1′ agosto 1991.
      

Le normative che tutelano i cani randagi

Nonostante il randagismo sia un fenomeno sempre contemporaneo e un problema emergente in alcuni paesi e in alcune regioni d’Italia, la normativa che lo regola è deficitaria e poco aggiornata. La Legge nazionale sul randagismo ha ormai trent’anni e nel tempo è stata applicata in maniera poco strategica nell’ottica della prevenzione del fenomeno. Proviamo a capire la situazione.
 

Il randagismo è un fenomeno complesso che abbiamo già definito come ecologico-dinamico e caratterizzato dalla presenza di cani vaganti sul territorio. Primo passo è comprendere la differenza tra le distinte tipologie di cani vaganti che possiamo incontrare liberi nelle strade, e non solo, delle città. Questa distinzione e la dinamicità delle interazioni tra le diverse tipologie di cani possono essere riassunte con l’espressione “ecologia del randagismo”. Tale distinzione ci aiuta come cittadini a comprendere un po’ meglio il fenomeno e a identificare eventuali categorie a rischio elevato, come i cani abbandonati o smarriti e a tirare un sospiro di sollievo, ad esempio, quando si tratta di “cani di quartiere” che siano ben accuditi. Rifletteremo inoltre, su come il randagismo sia un fenomeno strettamente influenzato dal territorio, dalle culture e dalle abitudini legate al territorio stesso. 

Come è la normativa in Europa

Sarà forse sorprendente per alcuni di voi scoprire che in Europa non esiste una normativa comunitaria specifica sul randagismo, nonostante sia un fenomeno sempre contemporaneo ed estremamente serio e grave in alcuni Paesi europei. Le raccomandazioni di riferimento a livello europeo, e globale in realtà, sono dettate dal il Capitolo 7.7 del Codice Sanitario degli Animali Terrestri (Terrestrial Animal Health Code) dell’OIE. Ma andiamo per gradi.

L’OIE è l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, corrispettivo dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per la specie umana. È una organizzazione intergovernativa responsabile del miglioramento della salute degli animali in tutto il mondo. L’OIE ha stilato delle raccomandazioni per il controllo del fenomeno del randagismo a livello globale. Queste linee guida sono molto generiche in quanto devono soddisfare i principi culturali e considerare le risorse economiche, gestionali e strutturali di una vasto numero di Paesi.  L’OIE stabilisce quindi degli standard minimi, che non possono essere definiti universali considerando che, per esempio, tra i metodi di eutanasia include pratiche inumane come colpi d’arma da fuoco e altre pratiche che mi rifiuto anche solo di citare.

Normativa italiana sui cani randagi, come stanno le cose

Probabilmente anche per quanto riguarda il nostro Paese c’è qualcosa che molti non sanno. In Italia il cambiamento storico e radicale è avvenuto al principio degli anni ’90, con la promulgazione della Legge Quadro 281 del 1991 “in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”. Questa legge è stata la base per porre la tutela degli animali d’affezione come finalità dello Stato e affermare il loro diritto alla vita ed è ha rappresentato sicuramente un salto di qualità nell’etica del Paese. Venne posta, infatti, la parola fine alla pratica di soppressione degli animali recuperati dal territorio e non reclamati. Perché sì: fino a quel giorno nei canili italiani si praticava eutanasia a centinaia di cani ogni giorno. Venne quindi introdotto il modello di canile rifugio, dove ospitare i cani per ammortizzare il fenomeno del randagismo. Bisogna ammettere però che la gestione del cambiamento è avvenuta in maniera poco strategica e che le risorse messe in campo non sono state sufficienti per evitare che i canili diventassero luoghi di sovraffollamento.

Tornando alla nostra legge nazionale, essa sancisce il principio per cui la lotta al randagismo è basata sulla prevenzione del fenomeno attraverso il controllo demografico, l’obbligatorietà dell’identificazione dei cani e il riconoscimento dei proprietari come responsabili dei propri animali. La legge spartisce ruoli e responsabilità tra Comuni e Regioni, tra cui l’obbligo per queste ultime di istituire l’anagrafe canina, e determina le sanzioni per l’abbandono degli animali e la mancata iscrizione in anagrafe. La Legge Quadro è supportata da altre normative che ampliano e approfondiscono alcune tematiche chiave. Esempi sono le Ordinanze e gli Accordi Stato-Regioni sull’obbligatorietà dell’identificazione e della registrazione dei cani in anagrafe come strumento essenziale per il controllo del randagismo e la Legge 189/04 che, tramite la modifica all’art. 727 del Codice penale sull’abbandono degli animali, amplia le sanzioni che da amministrative diventano penali.

Il ruolo delle Regioni secondo la legge 281/91 sulla prevenzione del randagismo

La Legge 281/91 è definita “Legge Quadro” perché ogni Regione dello stato italiano deve promulgare una legge territoriali basata su quanto sancito dalla legge nazionale. La normativa di riferimento per il controllo del randagismo è quindi sempre regionale e come cittadini dovremmo conoscere i contenuti della legge del nostro territorio. Le leggi regionali sanciscono in maniera dettagliata i distinti punti per il controllo del randagismo introdotti dalla legge nazionale, con la possibilità di ampliare, e mai di ridurre, alcune strategie d’attuazione. Ad esempio, come strategia per ammortizzare il fenomeno, alcune Regioni (del Sud Italia soprattutto) hanno introdotto la figura del cane di quartiere tramite la pratica della “cattura, sterilizzazione e reimmissione sul territorio”. Le Regioni hanno anche il compito di legiferare sulla qualità strutturale e gestionale dei canili.

Osservazioni e criticità: trent’anni dopo la legge quadro 281

Tutte le Regioni avrebbero dovuto recepire la Legge Quadro entro sei mesi dalla sua emanazione ma nella realtà dei fatti tale adempimento è avvenuto solo nel 2001. Ne deriva che alcune Regioni hanno impiegato quasi dieci anni per realizzare il risultato richiesto e comunque tutte hanno recepito il piano in tempistiche diverse. Inoltre, le differenze in campo amministrativo e legislativo tra i vari territori, anche di aree contigue, ne hanno reso più difficile una sistematica attuazione e un coordinamento a livello nazionale. Ad oggi, trascorsi trent’anni dall’emanazione della Legge Quadro, possiamo affermare che la normativa è stata innovativa nel suo tempo e valida nell’impianto e nei principi, ma che al giorno d’oggi è obsoleta e non risulta sufficiente nell’attuazione pratica, con molte tematiche arretrate rispetto alle situazioni attuali.

Esempio può essere già solo l’assenza dell’Anagrafe Canina nazionale, che non permette una reale ed estemporanea tracciabilità dei cani. Inoltre, non è stata prevista una consequenzialità strategica degli interventi. Non ci si è concentrati, ad esempio, sulla prevenzione del fenomeno basata su una valutazione epidemiologica di partenza e di percorso ma piuttosto sull’utilizzo dei canili rifugio di lungodegenza. Questo ha comportato una situazione che è sotto gli occhi di tutti, con risorse impiegate per mantenere rifugi pieni e la situazione del randagismo sostanzialmente immutata in alcune Regioni. Inoltre, da un punto di vista amministrativo, un finanziamento inadeguato, con differenze notevoli tra diverse Regioni e una inadeguata allocazione delle risorse su un piano strategico hanno fatto sì che la situazione potesse solo peggiorare.

Da anni è stata presentata una proposta di legge recante modifiche alla Legge Quadro. L’esame di tale proposta ritenuta “urgente e necessaria”, che vede però paradossalmente iniziare il suo iter nell’aprile 2009, non si è ancora concluso. Tale proposta pone come obiettivo integrazioni e modifiche di temi già disciplinati dalla legge quadro, prendendo atto della persistenza del fenomeno randagismo, al fine di incentivarne una gestione appropriata senza spreco di risorse, e della cresciuta sensibilità collettiva verso gli animali.

 

Tratto da:https://www.kodami.it/

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